IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme
in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in
attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante
disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante
riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo
all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei
capitali di provenienza illecita e attivita' finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio,
a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee legge comunitaria 2002, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante
attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006,
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione
della direttiva 2005/60/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data
16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attivita' svolte
dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2007;
Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore
e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 25 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno;
il seguente decreto legislativo:
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e la
c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il codice delle assicurazioni private;
d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;
e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione
i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente
l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le
amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o
licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita' di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che
esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12,
comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);
b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a
mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo
accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli
obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi
previsti nel presente decreto;
c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai
sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei
soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla
lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);
d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attivita'
equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza
fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione
effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario
e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o
compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14,
ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e
13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento
f) "conti di passaggio": rapporti bancari di corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto
g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la
data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del
documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale
o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo svolgimento
dell'attivita' di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un
semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e'
autorizzato a svolgere la propria attivita'. In tale luogo il
soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve
mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere
soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione a operare;
i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari
e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi
assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di
pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attivita'
determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura
finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica
esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il
profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal
presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
n) "operazioni collegate": operazioni che, pur non costituendo
esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il
soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette;
o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine
di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o
hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro
familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono
notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di
cui all'allegato tecnico al presente decreto;
p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust": ogni
persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno
dei servizi seguenti a terzi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una
societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei
confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra
persona occupi tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale,
amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa',
un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica;
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in
un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra
persona o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione,
purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un
mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione
conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali
q) "prestazione professionale": prestazione professionale o
commerciale correlata con le attivita' svolte dai soggetti indicati
agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui
inizia, che avra' una certa durata;
r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato
a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
s) "rapporto continuativo": rapporto di durata rientrante
nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei soggetti indicati
all'articolo 11 che dia luogo a piu' operazioni di versamento,
prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce
t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel quale
sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g),
acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le
modalita' previste nel presente decreto;
u) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in
ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonche' la
persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o
un'attivita', individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato
tecnico al presente decreto;
v) "titolo al portatore": titolo di credito che legittima il
possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla
mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna
z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la struttura
nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
- La direttiva del Consiglio 91/308/CEE e' pubblicata
nella G.U.C.E. n. L 16 del 28 giugno 1991.
- Il decreto-legge n. 143 del 1991 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 1991; la legge n.
197 del 1991, di conversione, con modificazioni, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 1991.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 52
del 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del
10 febbraio 1996, supplemento ordinario:
«Art. 15 (Riciclaggio dei capitali di provenienza
illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali:
criteri di delega). - 1. L'integrazione dell'attuazione
della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione
delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le
segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso
a procedure informatizzate, la massima efficacia e
tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione
ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva
la possibilita' di sospensione dell'operazione senza
pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita'
corrente degli intermediari finanziari;
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione
in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in
particolare garantendo la tutela della riservatezza delle
stesse in ogni sede, comprese quella aziendale,
investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il
c) estendere, ai sensi dell'art. 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle
disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente
suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il
fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di
ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare
comunque esposte ad infiltrazioni da parte della
criminalita' organizzata. La formazione o l'integrazione
dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese, con
gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di
controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da
emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle
finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto attuativo della presente delega, con la procedura
di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge;
d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a
fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione
ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori
mobiliari, anche eventualmente modificando l'art. 3 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
assicurando in ogni caso la compatibilita' di tale regime
con la libera circolazione delle persone e dei capitali
sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza
interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita'
e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai
criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle
indicazioni che emergono nelle competenti sedi
internazionali ed in particolare in seno al comitato di
contatto istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE
ed al Gruppo di azione finanziaria (GAFI). In ogni caso, il
potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare
italiana dei soggetti operanti dall'estero sara' limitato
alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima
2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi
dell'art. 8, delle materie concernenti il trasferimento di
denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra'
procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e
penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei
limiti massimi ivi contemplati.».
- Il decreto legislativo n. 125 del 1997 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997.
- Il decreto legislativo n. 153 del 1997 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997.
- Il decreto legislativo n. 319 del 1998 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998.
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 433
del 1997, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo). - Il Governo e' delegato
ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della
normativa comunitaria vigente, uno o piu' decreti
legislativi recanti le norme necessarie per dare piena
attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla
moneta unica europea e per favorire un ordinato e
trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonche' per
assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con
quanto disposto dall'art. 108 del Trattato che istituisce
- Il decreto legislativo n. 374 del 1999 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2001/97/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 344 del
- La legge n. 14 del 2003 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo n. 196 del 2003, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003,
- Il decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004,
abrogato del presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 309 del
- Il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 29 del
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32
dell'8 febbraio 2006, supplemento ordinario, e' il
«Art. 21 (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56). - 1. All'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione
della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi da attivita' illecite, dopo la lettera s) e'
inserita la seguente: s-bis) a ogni altro soggetto che
rende i servizi forniti da revisori contabili, periti,
consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in
materia di amministrazione, contabilita' e tributi;".
2. All'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, le parole: "lettere s) e t)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t).".
«Art. 22 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE del
26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
e di finanziamento del terrorismo, e previsione di
modalita' operative per eseguire le misure di congelamento
di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal
regolamento (CE) n. 2580/2001 e dal regolamento (CE) n.
881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai
sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea per il contrasto del finanziamento del
terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace
e la sicurezza internazionale). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui
all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare
organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del
26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, al
fine di prevedere modalita' operative per eseguire le
misure di congelamento di fondi e risorse economiche
stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del
27 dicembre 2001 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n.
881/2002 del 27 maggio 2002 del Consiglio, nonche' dai
regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e
301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il
contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita'
di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale e al fine di coordinare le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) recepire la direttiva tenendo conto della
giurisprudenza comunitaria in materia nonche' dei criteri
tecnici che possono essere stabiliti dalla Commissione
europea ai sensi dell'art. 40 della direttiva;
b) assicurare la possibilita' di adeguare le misure
nazionali di attuazione della direttiva ai criteri tecnici
che possono essere stabiliti e successivamente aggiornati
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 40 della
c) estendere le misure di prevenzione contro il
riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del
terrorismo e prevedere idonee misure per attuare il
congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa
la possibilita' di affidare l'amministrazione e la gestione
delle risorse economiche congelate ad un'autorita'
d) prevedere procedure e criteri per individuare
quali persone giuridiche e fisiche che esercitano
un'attivita' finanziaria in modo occasionale o su scala
limitata, e quando i rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo sono scarsi, non sono incluse
nelle categorie di "ente creditizio" o di "ente
finanziario" come definite nell'art. 3, punti 1) e 2),
e) estendere, in tutto o in parte, le disposizioni
della direttiva ai soggetti ricompresi nella vigente
normativa italiana antiriciclaggio nonche' alle attivita'
professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e
dalle persone di cui all'art. 2, paragrafo 1, della
direttiva stessa, le quali svolgono attivita'
particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali
internet casino' e societa' fiduciarie;
f) mantenere le disposizioni italiane piu' rigorose
vigenti per impedire il riciclaggio e il finanziamento del
terrorismo, tra cui la limitazione dell'uso del contante e
dei titoli al portatore prevista dall'art. 1 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni; riordinare ed integrare la
disciplina relativa ai titoli al portatore ed ai nuovi
mezzi di pagamento, al fine di adottare le misure
eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
g) graduare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela in funzione del rischio associato al tipo di
cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;
h) adeguare l'applicazione dettagliata delle
disposizioni alle peculiarita' delle varie professioni e
alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle
persone soggetti alla direttiva;
i) prevedere procedure e criteri per stabilire quali
Paesi terzi impongono obblighi equivalenti a quelli
previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del
rispetto di tali obblighi, al fine di poter applicare
all'ente creditizio o finanziario situato in un Paese terzo
gli obblighi semplificati di adeguata verifica della
l) prevedere procedure e criteri per individuare:
1) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti
alla direttiva devono identificare il titolare effettivo ed
adottare misure adeguate e commisurate al rischio per
2) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti
alla direttiva possono calibrare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela in funzione del rischio associato
al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o
transazione di cui trattasi;
3) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti
alla direttiva sono autorizzati, in deroga agli articoli 7,
lettere a), b) e d), 8 e 9, paragrafo 1, della direttiva, a
non applicare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela in relazione a clienti, rapporti di affari,
prodotti o transazioni che presentino per loro natura uno
scarso rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento
del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la
valutazione del rischio che la Commissione europea puo'
adottare ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, lettera b),
4) le situazioni, oltre a quelle stabilite
dall'art. 13, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva,
nelle quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva
sono tenuti ad applicare, oltre agli obblighi di cui agli
articoli 7, 8 e 9, paragrafo 6, della direttiva medesima,
obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela,
sulla base della valutazione del rischio esistente, in
relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o
transazioni che presentino per loro natura un elevato
rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del
terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la
valutazione del rischio che la Commissione europea puo'
adottare ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, lettera c),
m) evitare, per quanto possibile, il ripetersi delle
procedure di identificazione del cliente, prevedendo in
quali casi gli enti e le persone soggetti alla direttiva
possono ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi
di adeguata verifica della clientela;
n) assicurare che, ogni qualvolta cio' sia
praticabile, sia fornito agli enti e alle persone che
effettuano segnalazioni di operazioni sospette un riscontro
sull'utilita' delle segnalazioni fatte e sul seguito loro
dato, anche tramite la tenuta e l'aggiornamento di
o) garantire la riservatezza e la protezione degli
enti e delle persone che effettuano le segnalazioni di
p) ferme restando le competenze esistenti delle
diverse autorita', riordinare la disciplina della vigilanza
e dei controlli nei confronti dei soggetti obbligati in
materia di prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo, assicurando che gli stessi
siano svolti in base al principio dell'adeguata valutazione
del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo ed affidandoli, ove possibile, alle autorita' di
vigilanza di settore prevedendo opportune forme di
coordinamento nelle materie coperte dalla direttiva;
q) estendere i doveri del collegio sindacale,
previsti dalla normativa vigente in materia, alle figure
dei revisori contabili, delle societa' di revisione, del
consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di
gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo
contabile o di gestione, comunque denominati;
r) uniformare la disciplina dell'art. 10 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, e dell'art. 7 del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, modificando i doveri
del collegio sindacale e dei soggetti indicati alla
lettera q), rendendoli piu' coerenti con il sistema di
prevenzione, ed evidenziando sia gli obblighi di
segnalazione delle operazioni sospette sia gli obblighi di
comunicazione o di informazione delle altre violazioni
s) riformulare la sanzione penale di cui all'art. 10
del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, al fine di
estendere la sanzione penale ai soggetti indicati alla
t) depenalizzare il reato di cui all'art. 5, comma 4,
del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, prevedendo
sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive,
dissuasive e proporzionate;
u) garantire l'economicita', l'efficienza e
l'efficacia del procedimento sanzionatorio e riordinare il
regime sanzionatorio secondo i principi della
semplificazione e della coerenza logica e sistematica,
prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie
effettive, dissuasive e proporzionate;
v) prevedere sanzioni amministrative a carico dei
soggetti giuridici per violazione delle norme della
direttiva e delle norme nazionali vigenti in materia,
qualora la persona fisica, autrice della violazione, non
sia stata identificata o non sia imputabile;
z) prevedere sanzioni amministrative a carico dei
soggetti giuridici per l'omessa od insufficiente
istituzione di misure di controllo interno, per la mancata
previsione di adeguata formazione di dipendenti o
collaboratori, nonche' per tutte le carenze organizzative
rilevanti ai fini della corretta applicazione della
normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
attribuendo i relativi poteri di vigilanza, controllo,
ispezione, verifica, richiesta di informazioni, date e
documenti e i poteri sanzionatori alle autorita' di
vigilanza di settore ed alle amministrazioni interessate,
laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano;
aa) introdurre nel decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, i reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter
del codice penale tra i reati per i quali e' prevista la
responsabilita' amministrativa degli enti;
bb) prevedere una disciplina organica di sanzioni
amministrative per le violazioni delle misure di
congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002
nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli
articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e
dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale.
2. Ai fitti dell'attuazione del comma 1, lettera c), e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
3. Dall'attuazione delle restanti lettere del comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
- La direttiva 2006/70/CE della Commissione del
1° agosto 2006 e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 214 del
- Il decreto legislativo n. 109 del 2007 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo n. 209 del 2005, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.
- Il decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993,
- Il decreto legislativo n. 58 del 1998 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 1998, supplemento
- Il regio decreto n. 773 del 1931 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 148, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 1988, n. 108, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo n. 300 del 1999 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999,